Capo II

Art. 9

Disposizioni di carattere finanziario

In vigore dal 24 ott 2020
1. Le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni di cui all' del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;68#art-9

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Disposizioni di carattere finanziario (Art. 9 Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo