Capo II
Art. 8
Monitoraggio
In vigore dal 24 ott 2020
1. L'attività di monitoraggio e di coordinamento sull'attuazione delle disposizioni introdotte con il presente decreto è svolta dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Per l'attività di monitoraggio gli organi di accertamento forniscono al Ministero dello sviluppo economico, su richiesta di quest'ultimo, i dati statistici relativi alle violazioni di cui al presente decreto accertate dai medesimi organi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;68#art-8