DECRETO LEGISLATIVO·n. 68·9 giugno 2020

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.

Vigente dal 26 giugno 2020 12 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

capo IUtilizzo dei termini {cuoio}, {pelle} e {pelliccia}
Art. 1Oggetto e ambito di applicazioneArt. 2DefinizioniArt. 3Utilizzo dei termini {cuoio}, {pelle}, {pelliccia} e dei termini che ne derivanoArt. 4Obblighi di etichettatura o contrassegnoArt. 5Mutuo riconoscimento
capo IISanzioni e vigilanza
Art. 6SanzioniArt. 7Organi preposti all'accertamento ed irrogazione delle sanzioniArt. 8MonitoraggioArt. 9Disposizioni di carattere finanziario
capo IIIDisposizioni finali e transitorie
Art. 10Clausola di invarianza finanziariaArt. 11Abrogazioni e disposizioni transitorieArt. 12Entrata in vigore
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