Capo I

Art. 3

Utilizzo dei termini {cuoio}, {pelle}, {pelliccia} e dei termini che ne derivano

In vigore dal 24 ott 2020
Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e dei termini che ne derivano 1. È vietata l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni di cui all', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;68#art-3

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