Capo I
Art. 4
Obblighi di etichettatura o contrassegno
In vigore dal 24 ott 2020
1. Il fabbricante o l'importatore che utilizza i termini di cui all', comma 1, per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, è tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il fabbricante o l'importatore è responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.
3. Spetta comunque al distributore verificare che i materiali che utilizzano i termini di cui all', comma 1, e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno.
4. L'etichetta e il contrassegno dei materiali e dei manufatti di cui al comma 1 sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente applicata anche mediante supporto attaccato.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti dal documento commerciale d'accompagnamento quando i materiali ed i manufatti con essi fabbricati sono immessi sul mercato per essere dati in lavorazione agli operatori economici nella catena di fornitura.
6. Ove i materiali di cui al comma 1 siano parte di un manufatto composto anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte da materiali definiti all', comma 1.
7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fattispecie di cui all' del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011.
Storico versioni
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