Titolo III

Art. 8

Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento

In vigore dal 14 feb 2018
1. Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti all', previa verifica del possesso dei requisiti previsti all' del regolamento e sentite le Regioni o le Province Autonome interessate. 2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è presentata al Ministero, utilizzando il modulo e secondo la procedura pubblicata nel sito internet istituzionale ed include i documenti e le informazioni indicati nel predetto modulo. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono, altresì, indicati, laddove necessario, i punti di sosta nonché di destinazione temporanea degli esemplari, quando si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo rendono incompatibile con il benessere degli animali. 3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisce la prova del pagamento della tariffa di cui all'. 4. Verificata la regolarità della documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 2 e la conformità a quanto previsto dal regolamento, il Ministero dispone apposita ispezione dell'impianto per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. A tal fine, il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e degli uffici competenti della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente competente. Dell'ispezione è redatto apposito verbale ai fini del rilascio del permesso. 5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. Nel caso di richieste che prevedono la produzione scientifica per uso medico di prodotti derivati da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, i permessi sono rilasciati previo parere positivo del Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della salute umana e che per la produzione di essi non è possibile l'utilizzo di esemplari di altre specie. 6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il richiedente non è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero dà notizia dell'esito negativo dell'istanza nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-8

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