Titolo III
Art. 9
Rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento
In vigore dal 14 feb 2018
Rilascio dei permessi previsti
all' del regolamento
1. Il Ministero rilascia il permesso ed il documento previsto dall', paragrafo 6, del regolamento, conclusa positivamente l'istruttoria.
2. Il permesso è rilasciato con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare e contiene almeno le seguenti informazioni:
a) un numero progressivo di identificazione;
b) i dati identificativi del titolare del permesso;
c) il nome comune e il nome scientifico e gli eventuali sinonimi, della specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale oggetto del permesso;
d) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
e) il numero o il volume degli esemplari oggetto del permesso, con l'indicazione dell'eventuale marcatura o del sistema di individuazione adottato;
f) i motivi del permesso;
g) la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui gli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale devono essere tenuti e manipolati e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto degli esemplari eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;
h) una valutazione dei rischi di fuoriuscita degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnate da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare;
i) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione;
l) l'approvazione del piano di emergenza ai sensi dell', paragrafo 2, lettera f), del regolamento;
m) la durata dell'autorizzazione.
3. Il permesso può contenere prescrizioni relative all'esercizio dell'attività autorizzata.
4. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all', paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-9