Titolo III
Art. 12
Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati
In vigore dal 14 feb 2018
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento, i soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni previste dal presente decreto sono tenuti a:
a) comunicare al Ministero ogni variazione delle informazioni fornite nella richiesta di permesso o di autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento;
b) comunicare al Ministero ed agli uffici delle Regioni o delle Province autonome competenti per territorio l'eventuale attivazione del piano di emergenza di cui all' del regolamento ed all', comma 2, lettera i);
c) conservare i documenti relativi agli esemplari di specie esotiche invasive detenuti, oltre al permesso, all'autorizzazione o al documento di cui all', paragrafo 6, del regolamento, sino al termine della detenzione degli esemplari;
d) tenere il registro di detenzione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti contenuto, formato e modalità di compilazione del registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui al comma 1, lettera d).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-12