Titolo IV
Art. 17
Misure ufficiali all'importazione
In vigore dal 14 feb 2018
1. Le Autorità competenti di cui all', comma 2:
a) autorizzano l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal regolamento e dal presente decreto sono soddisfatte, rilasciando l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'Autorità doganale competente, per il completamento dei relativi adempimenti;
b) respingono oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimono o distruggono gli esemplari applicando le misure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dall' del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 o dall' del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, qualora i controlli accertino la non conformità alle disposizioni del regolamento o del presente decreto. Delle predette misure sono informati il Ministero e gli altri posti di ispezione frontalieri o punti di entrata presidiati.
2. Quando, nel corso del controllo doganale, è accertata la non conformità al regolamento o al presente decreto, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le Autorità di cui all', comma 2, sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure è informato il Ministero.
3. Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-17