Titolo IV

Art. 17

Misure ufficiali all'importazione

In vigore dal 14 feb 2018
1. Le Autorità competenti di cui all', comma 2: a) autorizzano l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal regolamento e dal presente decreto sono soddisfatte, rilasciando l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'Autorità doganale competente, per il completamento dei relativi adempimenti; b) respingono oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimono o distruggono gli esemplari applicando le misure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dall' del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 o dall' del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, qualora i controlli accertino la non conformità alle disposizioni del regolamento o del presente decreto. Delle predette misure sono informati il Ministero e gli altri posti di ispezione frontalieri o punti di entrata presidiati. 2. Quando, nel corso del controllo doganale, è accertata la non conformità al regolamento o al presente decreto, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le Autorità di cui all', comma 2, sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure è informato il Ministero. 3. Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-17

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Misure ufficiali all'importazione (Art. 17 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.) — Testo vigente | Portale Normativo