Titolo III
Art. 13
Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati
In vigore dal 14 feb 2018
1. Il Ministero verifica l'adempimento degli obblighi che il regolamento, il presente decreto e le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui agli pongono ai soggetti autorizzati.
2. A tale fine, il Ministero è autorizzato ad effettuare, presso gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tale scopo, il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle regioni e delle province autonome competenti per territorio.
3. Fermi restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VII e gli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria, in caso di inosservanza delle prescrizioni del permesso o dell'autorizzazione o delle disposizioni del regolamento o del presente decreto, il Ministero procede, secondo la gravità della violazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione del permesso o dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove siano accertate dalle autorità competenti situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico;
c) alla revoca del permesso o dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico che siano accertate dalle autorità competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-13