Titolo IV
Art. 16
Obblighi degli importatori
In vigore dal 14 feb 2018
1. Le formalità presso i punti di entrata presidiati ed i posti di ispezione frontaliera sono espletate congiuntamente alle formalità necessarie per l'immissione in libera pratica o per l'assoggettamento a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione europea.
2. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana assicurano che per le spedizioni integralmente o parzialmente costituite da esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all' del regolamento o di cui all', su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento ai regimi doganali di cui al comma 1 vi sia il riferimento alla composizione della spedizione e, in particolare, che:
a) per il riferimento alla specie iscritta nell'elenco di cui all' del regolamento o di cui all' al quale appartengono gli esemplari siano utilizzati i codici della «tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)»;
b) sia indicato il numero del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del presente decreto.
3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana notificano preventivamente, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa dell'Unione europea o nazionale, all'ufficio delle dogane e alle Autorità competenti di cui all', comma 2, l'imminente arrivo delle spedizioni contenenti gli esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all' del regolamento o di cui all'.
4. Nelle more della completa realizzazione della certificazione elettronica, le autorità preposte ai controlli fitosanitari provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-16