Titolo V

Art. 21

Misure di emergenza

In vigore dal 14 feb 2018
1. Il Ministero può adottare, sentiti i Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, misure di emergenza, sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento, nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di cui all', paragrafo 3, del regolamento. 2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare. 3. Il Ministero notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure introdotte ai sensi del comma 1 e le prove a loro sostegno e cura gli adempimenti previsti dall' del regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-21

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