Titolo VII
Art. 25
Sanzioni
In vigore dal 14 feb 2018
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato:
a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto al Titolo VIII, viola i divieti previsti dall', comma 1, lettere c), e) ed h), è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da € 10.000 a € 150.000;
b) chiunque ostacola o impedisce l'effettuazione dei controlli e degli interventi di attuazione delle misure di eradicazione di cui all' e delle misure di gestione di cui all', previsti dal presente decreto è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 150 a € 3.000;
c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute relative alla detenzione o al trasporto in confinamento degli esemplari è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da € 5.000 a € 75.000.
2. Le pene di cui al comma 1, lettere a) e c), sono comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste dagli .
3. Le pene previste ai commi che precedono sono diminuite di un terzo se la violazione è commessa per colpa. Se il fatto è commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza fino a sei mesi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto dal Titolo VIII, violi i divieti previsti dall', comma 1, lettere a), b), d), f) e g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 50.000;
b) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000 ad € 50.000;
c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che viola gli obblighi di cui all', comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 50.000;
d) chiunque viola l'obbligo di denuncia di cui agli , comma 1, e 27, comma 1, o l'obbligo di comunicazione di cui all', comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 ad € 20.000;
e) l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui al Titolo IV è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 6.000.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste dagli , le sanzioni amministrative sono aumentate fino al triplo.
6. È sempre ordinata la confisca degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero.
7. A seguito della confisca, il Ministero dispone degli esemplari nel seguente ordine di priorità:
a) rinvio allo Stato di provenienza, se possibile;
b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere, in possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento;
c) soppressione degli animali o distruzione dei vegetali per i quali non è stato possibile l'affidamento.
8. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di rinvio allo Stato di provenienza, mantenimento o distruzione sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
9. Il Ministero dispone l'immediata revoca del permesso o dell'autorizzazione rilasciate ai sensi del Titolo III nel caso siano comminate le sanzioni penali previste dal presente articolo o le sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettere b) e c).
10. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, nonché per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5, provvede il Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché siano destinate alla attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-25