Titolo II
Art. 6
Divieti
In vigore dal 14 feb 2018
1. Fatto salvo quanto previsto ai titoli III e VIII, gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale, come definite all' del regolamento, non possono essere:
a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
c) allevati o coltivati, anche in confinamento;
d) trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
e) venduti o immessi sul mercato;
f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
g) posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
h) rilasciati nell'ambiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-6