Titolo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 feb 2018
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento, nonché le seguenti definizioni:
a) «elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale»: l'elenco previsto dall' del regolamento progressivamente aggiornato dalla Commissione europea;
b) «punto di entrata»: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'allegato VIII al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
c) «posti di ispezione frontaliera»: posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In Italia sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i suddetti controlli;
d) «specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale»: specie esotiche invasive incluse nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per le quali l'Autorità nazionale competente ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell' del regolamento;
e) «impianto»: istituto o struttura presso cui sono tenuti in confinamento esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-2