Titolo II

Art. 7

Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive

In vigore dal 14 feb 2018
1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui all' del regolamento. 2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1. I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni. 3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all', paragrafo 3, del regolamento. 4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-7

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