Titolo III
Art. 11
Rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento
In vigore dal 14 feb 2018
Rilascio delle autorizzazioni previste
all' del regolamento
1. Acquisita l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea ai sensi dell' del regolamento, il Ministero rilascia l'autorizzazione prevista dallo stesso e il documento di cui all', paragrafo 6, del regolamento.
2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare e contiene le informazioni previste dall', comma 2, nonché tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea e le eventuali prescrizioni del Ministero relative all'esercizio dell'attività autorizzata.
3. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all', paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-11