Titolo I
Art. 3
Autorità nazionale competente
In vigore dal 14 feb 2018
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, è l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli del medesimo regolamento.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, è l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l'applicazione del regolamento.
3. Il Ministero:
a) partecipa al Comitato di cui all' del regolamento.
Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, può essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni;
b) designa i rappresentanti al forum scientifico di cui all' del regolamento;
c) cura i rapporti con la Commissione europea per le attività richieste dall'esecuzione del regolamento;
d) promuove le attività di cooperazione transnazionale previste dall' del regolamento;
e) coordina ed indirizza le attività poste in essere da ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per dare esecuzione al regolamento e al presente decreto;
f) assiste le Autorità competenti nella scelta della destinazione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale sequestrati, anche in relazione a quanto stabilito dall', comma 5;
g) provvede al coordinamento ed alla cooperazione con gli altri Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell' del regolamento e ne informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto del Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché, sulla base di apposita norma di attuazione, approvata ai sensi dei rispettivi statuti speciali, dei Corpi Forestali istituiti nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-3