Titolo VIII
Art. 26
Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive
In vigore dal 14 feb 2018
Denuncia del possesso di esemplari
di specie esotiche invasive
1. Fatto salvo quanto disposto dagli , chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell' del regolamento, è tenuto a farne denuncia al Ministero, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento, ai sensi dell', paragrafo 2 del regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all' e nei successivi aggiornamenti è tenuto a farne denuncia al Ministero entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I soggetti autorizzabili ai sensi dell' o dell' del regolamento devono, contestualmente alla denuncia di cui al comma 1, richiedere il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall', comma 7.
3. Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli del regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall', comma 7.
4. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-26