Titolo VI
Art. 24
Recupero dei costi
In vigore dal 14 feb 2018
1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-24