Titolo V

Art. 19

Rilevamento precoce ed eradicazione rapida

In vigore dal 14 feb 2018
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate comunicano, senza indugio, al Ministero e all'ISPRA il rilevamento precoce: a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso; b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione. 2. Il Ministero effettua la notifica alla Commissione europea prevista dall', paragrafo 2, del regolamento e le comunicazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento ed informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del rilevamento precoce di cui al comma 1. Fatto salvo quanto disposto all', il Ministero, senza indugio e comunque entro tre mesi dalla comunicazione, dispone misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le regioni e le province autonome interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette nazionali: a) applicano le misure di eradicazione rapida, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati; b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente; c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonché ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari. 4. Le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva. 5. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA: a) valuta l'efficacia delle misure di eradicazione e le informazioni sull'eradicazione degli esemplari; b) stabilisce, sentite le regioni e le province autonome interessate, la conclusione delle misure di eradicazione; c) trasmette alla Commissione europea le informazioni previste dall', paragrafo 4, del regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-19

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