Art. 26 · Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive
Titolo VIII

Art. 26

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Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive

In vigore dal 14 feb 2018
Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive 1. Fatto salvo quanto disposto dagli , chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell' del regolamento, è tenuto a farne denuncia al Ministero, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento, ai sensi dell', paragrafo 2 del regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all' e nei successivi aggiornamenti è tenuto a farne denuncia al Ministero entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I soggetti autorizzabili ai sensi dell' o dell' del regolamento devono, contestualmente alla denuncia di cui al comma 1, richiedere il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall', comma 7. 3. Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli del regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall', comma 7. 4. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230#art-26