Art. 8

Procedimento autorizzativo

In vigore dal 18 dic 2025
1. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all', comma 1, e dal presente decreto, l'Autorità competente rilascia, a seconda dei casi, le seguenti tipologie di autorizzazione: a) autorizzazione specifica individuale; b) autorizzazione globale individuale; c) autorizzazione generale dell'Unione europea; d) autorizzazione generale nazionale. 2. Per prestare servizi d'intermediazione relativi a prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento antitortura, è necessaria un'autorizzazione specifica individuale. Tale autorizzazione è rilasciata nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo1, comma 1, e dal presente decreto, ad un singolo intermediario, per una determinata quantità di prodotti specifici circolante tra due o più Paesi terzi. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica interessati devono presentare all'Autorità competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalità e procedure previste dal presente decreto. 5. L'Autorità competente, se del caso, può rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata Licenza Zero, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce. 6. L'Autorità competente ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un'autorizzazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. 7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati, le stesse sono subordinate al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. Le autorizzazioni generali di cui al comma 1, lettere c) e d), non possono avere ad oggetto materiali o informazioni classificati. 7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. 7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. 7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-8

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