Art. 10
Autorizzazione specifica individuale
In vigore dal 18 dic 2025
1. L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all', comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe.
2. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore, è indirizzata all'Autorità competente, utilizzando, a seconda dei casi, la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali.
In caso di compilazione incompleta o errata è fatta salva la possibilità di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilità. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente.
3. La domanda deve essere corredata di una copia del contratto di riferimento o comunque di sufficiente documentazione atta a comprovare l'effettiva volontà di acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user statement, contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attività svolta;
b) la descrizione dei prodotti importati, la loro quantità e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;
c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti importati, nonché del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
e) l'impegno espresso, per le merci soggette al regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio;
g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere debitamente datata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale. Essa deve essere autenticata dalla competente autorità amministrativa straniera o diplomatica italiana, qualora venga così richiesto dall'Autorità competente.
5. L'Autorità competente può richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica di presentare anche un certificato internazionale d'importazione o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorità amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.
6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'Autorità competente può sempre richiedere ulteriore, specifica documentazione, necessaria al completamento della relativa istruttoria.
7. L'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica, possono essere tenuti ad adempiere ulteriori specifici obblighi se richiesti dall'Autorità competente ed indicati nell'autorizzazione stessa. Come ulteriori obblighi possono essere indicati nell'autorizzazione: l'obbligo di produrre all'Autorità competente una dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale; l'obbligo di effettuare, con cadenza indicata dall'Autorità competente, ispezioni nel luogo di destinazione finale dei medesimi prodotti indicato nell'autorizzazione, al fine di accertare che questi vi permangano e che la loro effettiva destinazione d'uso sia coerente con quella indicata nell'autorizzazione; l'obbligo di fornire all'Autorità competente idonea reportistica scritta e fotografica circa tali ispezioni.
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103.
9. L'autorizzazione specifica individuale è negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-10