Art. 13

Autorizzazione generale nazionale

In vigore dal 18 dic 2025
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso listati può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, sezione C, del regolamento duplice uso, secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del regolamento duplice uso. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati è sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'. 1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalità e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo. 2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, è utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti... e gruppi di Paesi di destinazione finale. 3. L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica all'Autorità competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore è iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorità competente. 3-bis. Si applica l', comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)". 4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata è revocata dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dall'. 5. L'autorizzazione generale nazionale è soggetta alle medesime disposizioni del comma 4 dell'. 6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale può essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-13

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Autorizzazione generale nazionale (Art. 13 Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.) — Testo vigente | Portale Normativo