Art. 14

Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione

In vigore dal 14 giu 2023
1. Le autorizzazioni previste dal presente decreto non sono rilasciate quando le operazioni sono incompatibili con i criteri di rilascio previsti dai regolamenti di cui all', comma 1, e dal presente decreto. Nei casi di incompatibilità con i criteri di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento duplice uso, il diritto di accesso ai dati e documenti detenuti dall'Autorità competente non è ammesso. 2. Le autorizzazioni già rilasciate possono, inoltre, essere annullate, revocate, sospese o modificate, nel rispetto della disciplina generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei seguenti casi: a) nel caso in cui non sono compatibili con i criteri di rilascio di cui al comma 1; b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto; c) qualora l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica violino le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale; d) nel caso in cui l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica non ottemperino agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione; e) qualora emergano, successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione, interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione. 3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorità competente procede al ritiro... dell'autorizzazione in precedenza rilasciata. Il relativo provvedimento è comunicato all'esportatore o all'intermediario ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea o di quella nazionale può essere negato, annullato, revocato o sospeso nei confronti di un singolo esportatore qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel regolamento duplice uso e nel presente decreto, ovvero l'esportatore interessato violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale. Tale provvedimento è annotato sul relativo registro. 5. Per un periodo limitato e fino a tre anni, l'Autorità competente può negare autorizzazioni o sospendere procedimenti nel caso in cui il richiedente non abbia ottemperato ad obblighi o non abbia rispettato condizioni prescrittegli in autorizzazioni ottenute precedentemente. 6. L'Autorità competente può modificare elementi non essenziali di un'autorizzazione già rilasciata, anche senza il parere del Comitato. Sono considerati in ogni caso essenziali i seguenti elementi: oggetto; soggetto richiedente nella qualità di esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica; destinatario; utilizzatore finale; Paese di destinazione finale; uso finale. 7. Le disposizioni del presente articolo, concernenti le azioni dell'Autorità competente circa il rilascio, il diniego, l'annullamento, la revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, sono applicate anche ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, se l'Autorità competente è a conoscenza o ha fondati motivi per stabilire che gli stessi prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad un uso, ad un Paese di destinazione o ad un utilizzatore finale interdetti ai sensi dei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-14

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Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione (Art. 14 Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.) — Testo vigente | Portale Normativo