Art. 17
Misure ispettive
In vigore dal 11 ago 2023
1. Le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i regolamenti di cui all', comma 1, o il presente decreto impongono divieti o autorizzazioni preventive possono essere sottoposte a misure ispettive, riferite sia alla fase preliminare che successiva all'operazione, mediante riscontri documentali e verifiche presso la sede dell'operatore, allo scopo di accertare l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.
2. L'Autorità competente può richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa in comprova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione del materiale autorizzato, nonché ogni altro elemento idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.
3. L'attività di ispezione e verifica, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è svolta dall'Autorità competente, anche in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per i profili di rispettiva competenza. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché all' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni, nonché sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della normativa doganale unionale.
4. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103. L'Autorità competente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, importati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-17