Art. 21

Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari

In vigore dal 14 giu 2023
1. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all', comma 1, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro. 2. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all', comma 2, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-21

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