Art. 20
Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
In vigore dal 4 mar 2026
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2025, N. 211.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2025, N. 211.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2025, N. 211.
3-bis. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali o presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali, o partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti, è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell', comma 2.
3-bis.1 L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 è l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 275-bis, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo;
b) articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli , comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-20