Art. 22

Obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria

In vigore dal 1 feb 2018
Obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria 1. L'Autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-22

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Obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria (Art. 22 Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.) — Testo vigente | Portale Normativo