Art. 22
Obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria
In vigore dal 1 feb 2018
Obbligo di comunicazione da parte
dell'Autorità giudiziaria
1. L'Autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-22