Art. 12

Autorizzazione generale dell'Unione europea

In vigore dal 18 dic 2025
1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso listati e delle merci soggette al regolamento antitortura può avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi di destinazione di cui ai regolamenti duplice uso e antitortura. 2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea è sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorità competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore è iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'Autorità competente. 2-bis. Si applica l', comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)". 3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non può essere utilizzata quando ricorrano le condizioni ostative previste dai regolamenti predetti. 4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente. 5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dall'. 6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103. 7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea può essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-12

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Autorizzazione generale dell'Unione europea (Art. 12 Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.) — Testo vigente | Portale Normativo