Art. 7

Transito

In vigore dal 14 giu 2023
1. Nei casi in cui il transito di prodotti a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all', comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente, al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa. 2. L'Autorità competente, qualora le informazioni ricevute non consentano di formulare un'immediata decisione in merito e si rendano necessari ulteriori approfondimenti, assoggetta ad autorizzazione preventiva il transito, dandone immediata comunicazione al responsabile legale dell'operazione ed alle altre amministrazioni di cui al comma 1. Il responsabile legale dell'operazione di transito fornisce ogni informazione richiesta. Le spese di custodia dei beni oggetto del transito sono a carico del responsabile legale dell'operazione di transito. 3. È considerato responsabile legale dell'operazione di transito il soggetto nazionale coinvolto nella stessa, spedizioniere, agente marittimo, rappresentante in Italia della società di Paese terzo proprietaria del bene o che ha disposto l'invio del bene in transito, rappresentante legale di eventuale filiale italiana della società del Paese terzo proprietaria del bene o che ne ha disposto l'invio. 4. L'autorizzazione o il diniego al transito sono disposti dall'Autorità competente nei limiti e alle condizioni previsti dai regolamenti di cui all', comma 1, previo parere del Comitato consultivo di cui all'. Con il provvedimento di diniego è disposto il divieto di transito o viene impedito il proseguimento del transito già intrapreso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-7

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