Art. 5
Comitato consultivo
In vigore dal 14 giu 2023
1. Presso l'Autorità competente è istituito un Comitato consultivo per le autorizzazioni in materia di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.
2. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni... nei casi previsti dal presente decreto. Il termine predetto è prorogato di ulteriori novanta giorni, qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria.
2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto dal direttore dell'unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, della cultura, nonché da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza nei regimi di controllo dei prodotti a duplice uso. I componenti del Comitato e gli esperti, ai quali non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati nè rimborsi spese, sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L'Autorità competente, in sede di rilascio della Licenza Zero di cui all' ed in caso di istruttorie che richiedono adeguate professionalità tecnico-scientifiche non rinvenibili nei quadri dell'Autorità, può avvalersi di tali esperti per una valutazione tecnica preliminare dei prodotti a duplice uso.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono con modalità telematiche o presso la sede dell'Autorità competente che ne cura la segreteria e predispone il risultato dell'istruttoria effettuata sulle istanze di autorizzazione per il relativo parere del Comitato.
6. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti ed è rinnovato ogni cinque anni.
7. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le altre amministrazioni di cui al comma 3, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-5