Art. 6
Trasferimento in forma intangibile
In vigore dal 1 feb 2018
1. I progetti, il design, le formule, il software e la tecnologia, a qualsiasi titolo riferibili alla progettazione, sviluppo, produzione o utilizzazione di prodotti controllati ai sensi del presente decreto, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione in via telematica, ovvero attraverso altri mezzi elettronici, telefax, posta elettronica o telefono, a persone fisiche e giuridiche al di fuori dell'Unione europea, senza preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto. A tal fine s'intendono soggetti al di fuori dell'Unione europea anche le persone fisiche e giuridiche temporaneamente domiciliate o ubicate nel territorio dell'Unione europea.
2. Tra le modalità di trasferimento intangibile di cui al comma 1 rientra anche l'accesso ai server e la condivisione delle informazioni. Al riguardo, gli esportatori, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica, che intendono utilizzare tale modalità di trasferimento dei dati, devono adottare procedure di accesso sicure e tracciabili, nonché un sistema di reportistica degli accessi, al fine di consentire eventuali verifiche, sia in corso d'opera che a posteriori, da parte dell'Autorità competente.
3. Non è sottoposta ad autorizzazione preventiva la mera pubblicizzazione a scopo commerciale dei prodotti di cui al comma 1, che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del materiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-6