Art. 3
Controllo dello Stato
In vigore dal 11 ago 2023
1. Sono soggette al controllo dello Stato, secondo le disposizioni dei regolamenti di cui all', comma 1, le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i predetti regolamenti impongono divieti o autorizzazioni preventive. Tali operazioni devono inoltre essere conformi ai principi che ispirano la politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, agli accordi ed alle intese multilaterali in materia di non proliferazione, al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ed agli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.
2. Sono subordinati a controllo, autorizzazioni o divieti dello Stato anche le operazioni di esportazione, trasferimento, intermediazione e transito concernenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli del regolamento duplice uso.
3. Non è sottoposta a controllo dello Stato l'assistenza tecnica relativa a tecnologie o software di pubblico dominio o prestata a fini di ricerca scientifica di base.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221#art-3