Art. 9

Violazione degli obblighi dell'esercente persona fisica, del pilota responsabile del volo o dell'organizzazione riguardanti le operazioni di volo derivanti dall'articolo 8 del regolamento

In vigore dal 20 dic 2017
1. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che violano le disposizioni inerenti i requisiti essenziali per l'esercizio degli aeromobili di cui all' del regolamento concernenti, alternativamente: a) le generalità; b) la preparazione del volo; c) le condizioni e le operazioni di volo; d) le prestazioni e le limitazioni operative dell'aeromobile; e) gli strumenti, i dati e gli equipaggiamenti; f) l'aeronavigabilità continua; g) i membri di equipaggio. 2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono l'esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che violano le corrispondenti norme di attuazione in materia di requisiti tecnici e procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo. 3. L'esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che viola le disposizioni inerenti ai requisiti essenziali per l'esercizio degli aeromobili concernenti i requisiti supplementari per le operazioni di volo di aeromobili a scopo commerciale o di aeromobili a motore complessi, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 4. La persona fisica che partecipa a qualsiasi titolo alle operazioni di volo in violazione delle disposizioni dell'Annesso 18 alla Convenzione di Chicago in materia di trasporto di merci pericolose è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 5. L'organizzazione che svolge attività aeronautiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-9

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