Art. 13
Violazione degli obblighi del controllore o dello studente controllore del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del regolamento
In vigore dal 20 dic 2017
1. Chiunque esercita la funzione di controllore del traffico aereo in mancanza della licenza, della abilitazione o della specializzazione ovvero di un certificato o rapporto di idoneità psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con un titolo scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell'articolo 8-quater del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
2. Il controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo in difformità dalle abilitazioni o specializzazioni riportate nella licenza, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
3. Il controllore del traffico aereo che omette di informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci, in modo da mettere a rischio lo svolgimento con modalità adeguate e in condizioni di sicurezza dei compiti inerenti alla licenza posseduta, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. Lo studente controllore del traffico aereo che commette una delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-13