Art. 8
Violazione degli obblighi dell'esaminatore aeromedico e delle organizzazioni che esercitano funzione di centro aeromedico derivanti dall'articolo 7 del regolamento
In vigore dal 20 dic 2017
1. Chiunque esercita la funzione di esaminatore aeromedico in mancanza della qualificazione o dell'abilitazione all'esercizio professionale o del certificato o con i titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione dell' del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro l'esaminatore aeromedico che viola le disposizioni in materia di idoneità medica di cui all' del regolamento, riguardanti alternativamente:
a) le prescrizioni in materia di riservatezza;
b) gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti;
c) le prescrizioni relative alla formazione specifica obbligatoria in materia di medicina aeronautica;
d) non dispone di strutture adeguate, nonché di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche;
e) non attua le azioni per la correzione delle non conformità rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attività ispettive;
f) non attua le prescrizioni del regolamento in materia di certificazione aeromedica.
3. L'organizzazione che esercita la funzione di centro aeromedico in difetto del certificato o con il certificato scaduto, sospeso o revocato è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
4. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro il centro aeromedico che, alternativamente:
a) viola le prescrizioni in materia di riservatezza ovvero gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti;
b) difetta dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati ai rispettivi privilegi ovvero non realizza e mantiene un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di valutazione medica e non cerca di migliorare costantemente tale sistema ovvero non definisce con altre pertinenti organizzazioni gli accordi necessari a garantire il permanere della conformità ai detti requisiti;
c) non dispone di strutture adeguate, nonché di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche;
d) non attua le azioni per la correzione delle non conformità rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attività ispettive;
e) non assicura la conformità della certificazione aeromedica alle prescrizioni del Regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-8