Art. 5
Violazioni degli obblighi delle organizzazioni e delle persone fisiche in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale derivanti dagli articoli 5 e 6 del regolamento
In vigore dal 20 dic 2017
1. Il presente articolo si applica alle organizzazioni e alle persone fisiche che esercitano attività di progettazione, costruzione, manutenzione o utilizzo di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati, o di addestramento del personale aeronautico in violazione degli del regolamento.
2. La persona fisica che esercita una delle attività di cui al comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte o con certificazioni o approvazioni scadute, sospese o revocate è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. È soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro la persona fisica che esercita una delle attività di cui al comma 1 e viola le disposizioni inerenti i requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità e per la protezione ambientale di cui gli del regolamento concernenti, alternativamente:
a) la progettazione di aeromobili e delle relative modifiche, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
b) la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
c) la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
d) il mantenimento della aeronavigabilità;
e) la protezione ambientale di cui all'Annesso 16 alla Convenzione di Chicago;
f) il personale autorizzato a certificare;
g) l'aeronavigabilità o la protezione ambientale.
4. L'organizzazione che esercita una delle attività di cui al comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte o con certificazioni o approvazioni scadute, sospese o revocate, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. È soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro l'organizzazione che esercita una delle attività di cui al comma 1 e che viola le disposizioni inerenti ai requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità e per la protezione ambientale di cui gli del regolamento concernenti, alternativamente:
a) la progettazione di aeromobili e delle relative modifiche, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
b) la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
c) la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
d) il mantenimento della aeronavigabilità;
e) la protezione ambientale di cui all'Annesso 16 alla Convenzione di Chicago;
f) il personale autorizzato a certificare;
g) l'addestramento del personale autorizzato a certificare;
h) le prescrizioni del regolamento in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-5