Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 dic 2017
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento, nonché si intende per:
a) «organizzazione», una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica;
b) «esercente», chi assume l'esercizio di un aeromobile a norma dell'articolo 874 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-2