Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 dic 2017
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento, nonché si intende per: a) «organizzazione», una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica; b) «esercente», chi assume l'esercizio di un aeromobile a norma dell'articolo 874 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-2

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Definizioni (Art. 2 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo