Art. 7
Violazione degli obblighi del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi derivanti dall'articolo 7 del regolamento
In vigore dal 20 dic 2017
1. Il responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi che opera in mancanza del certificato di approvazione rilasciato dall'E.N.A.C. e relative specifiche o con il predetto titolo scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell' del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. È soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi che opera non rispettando le previsioni concernenti i requisiti essenziali per le licenze di pilotaggio richiamate dall' del regolamento e riguardanti alternativamente:
a) le generalità;
b) le conoscenze teoriche;
c) la dimostrazione e il mantenimento delle conoscenze teoriche;
d) l'abilità pratica;
e) la dimostrazione e il mantenimento dell'abilità pratica;
f) la competenza linguistica;
g) i dispositivi di simulazione per addestramento;
h) i corsi di addestramento;
i) gli istruttori e gli esaminatori;
l) la disponibilità dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati all'attività;
m) la realizzazione e il mantenimento di un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di addestramento;
n) la definizione, con altre pertinenti organizzazioni, degli accordi necessari a garantire il permanere della conformità ai requisiti suddetti;
o) le corrispondenti norme di attuazione in materia di centri di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-7