Art. 7

Violazione degli obblighi del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi derivanti dall'articolo 7 del regolamento

In vigore dal 20 dic 2017
1. Il responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi che opera in mancanza del certificato di approvazione rilasciato dall'E.N.A.C. e relative specifiche o con il predetto titolo scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell' del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 2. È soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi che opera non rispettando le previsioni concernenti i requisiti essenziali per le licenze di pilotaggio richiamate dall' del regolamento e riguardanti alternativamente: a) le generalità; b) le conoscenze teoriche; c) la dimostrazione e il mantenimento delle conoscenze teoriche; d) l'abilità pratica; e) la dimostrazione e il mantenimento dell'abilità pratica; f) la competenza linguistica; g) i dispositivi di simulazione per addestramento; h) i corsi di addestramento; i) gli istruttori e gli esaminatori; l) la disponibilità dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati all'attività; m) la realizzazione e il mantenimento di un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di addestramento; n) la definizione, con altre pertinenti organizzazioni, degli accordi necessari a garantire il permanere della conformità ai requisiti suddetti; o) le corrispondenti norme di attuazione in materia di centri di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-7

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