Art. 6
Violazioni degli obblighi dei piloti, degli assistenti di volo e degli allievi derivanti dagli articoli 7 e 8 del regolamento
In vigore dal 20 dic 2017
1. Salvo che nel corso dell'addestramento, chiunque effettua attività di volo in mancanza della licenza, della abilitazione o certificazione ovvero del certificato o rapporto medico di idoneità psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con i predetti titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione degli del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 è soggetto il pilota che effettua attività di volo con gli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento o con i dispositivi di simulazione per addestramento, in violazione degli obblighi di cui all' del regolamento, ossia concernenti alternativamente:
a) la detenzione e la esibizione dei documenti;
b) la registrazione dei tempi di volo;
c) le specifiche competenze linguistiche;
d) l'attività di volo correntemente esercitata;
e) le prescrizioni relative all'età;
f) il possesso dei requisiti specifici per la licenza di pilota di aeromobile leggero o privato, di aliante o di pallone libero, di pilota commerciale con equipaggio plurimo o di pilota di linea;
g) l'abilitazione al volo strumentale, le abilitazioni per classe e per tipo e le abilitazioni addizionali possedute;
h) i certificati di istruttore ed esaminatore;
i) il rispetto dei requisiti relativi alla idoneità psicofisica;
l) le valutazioni aeromediche o la trasmissione di copia del certificato medico all'operatore che si avvale dei suoi servizi;
m) i requisiti essenziali per le licenze in materia di addestramento, esperienza e idoneità psicofisica.
3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro l'assistente di volo o l'allievo pilota che, alternativamente:
a) sia in difetto dei requisiti relativi alla idoneità psicofisica;
b) non si sottopone alle prescritte valutazioni aeromediche o non fornisce copia del certificato medico all'operatore che si avvale dei suoi servizi;
c) viola le prescrizioni relative all'età;
d) viola uno degli obblighi concernenti:
1) la detenzione e la esibizione dei documenti;
2) la registrazione dei tempi di volo;
3) le specifiche competenze linguistiche;
4) l'attività di volo correntemente esercitata, di addestramento iniziale e ricorrente;
e) non assicura la conformità ai requisiti essenziali per gli attestati di equipaggio di cabina in materia di addestramento e di esperienza.
4. Il pilota, l'assistente di volo o l'allievo che omettono di informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo sicuro e adeguato i compiti inerenti alla licenza posseduta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-6