Art. 10

Violazioni degli obblighi del gestore aeroportuale e del fornitore di servizi di gestione di piazzale derivanti dall'articolo 8-bis del regolamento

In vigore dal 20 dic 2017
1. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 8-bis del regolamento, opera in mancanza del certificato ovvero con il certificato scaduto, sospeso o revocato, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 2. È soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il gestore aeroportuale che opera in violazione delle prescrizioni relative al certificato di aeroporto, delle procedure o delle specifiche contenute nel manuale di aeroporto ovvero che violano le disposizioni inerenti i requisiti essenziali di cui all'articolo 8-bis del regolamento concernenti alternativamente: a) le caratteristiche fisiche; b) le infrastrutture e gli equipaggiamenti; c) le operazioni e la gestione; d) le aree limitrofe all'aeroporto. 3. Il fornitore di servizi di gestione di piazzale che commette una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-10

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