Art. 14
Violazione degli obblighi delle organizzazioni di addestramento per controllori del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del regolamento
In vigore dal 20 dic 2017
1. Le organizzazioni di addestramento per controllori del traffico aereo che, in violazione dell'articolo 8-quater del regolamento, operano in difetto del certificato ovvero con il certificato scaduto, sospeso o revocato, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro le organizzazioni di addestramento per controllori del traffico aereo che violano le disposizioni generali relative ai requisiti essenziali di cui all'articolo 8-quater del regolamento, riguardanti le disposizioni concernenti alternativamente:
a) il possesso dei mezzi necessari per la fornitura del tipo di servizio;
b) la elaborazione, la tenuta, l'aggiornamento e il rispetto dei manuali operativi;
c) il sistema di gestione basato sui rischi;
d) l'addestramento del personale e relativi programmi;
e) l'interfaccia con altri soggetti che partecipano alla fornitura dei servizi;
f) la elaborazione e la tenuta di piani di emergenza per situazioni anomale e di emergenza;
g) la elaborazione e la tenuta del programma di prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti e di un programma di sicurezza;
h) la verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza dei sistemi e componenti utilizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-14