Art. 25
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, anche in lingua inglese se richiesto,» e, alla lettera b), le parole: «, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all', comma 2, del presente codice»;
b) il comma 2 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-25