Art. 25

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, anche in lingua inglese se richiesto,» e, alla lettera b), le parole: «, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all', comma 2, del presente codice»; b) il comma 2 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-25

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Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Art. 25 Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.) — Testo vigente | Portale Normativo