Art. 27
Titoli professionali del diporto
In vigore dal 13 feb 2018
1. Dopo l' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:
«Art. 36-bis.
Titoli professionali del diporto
1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.
2. Con decreto, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all', comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-27