Art. 31
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
b) al comma 3, le parole: «L' della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all' del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-31