Art. 41
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza
In vigore dal 13 feb 2018
Sospensione della licenza di navigazione
e ritiro della dichiarazione di potenza
1. Dopo l'articolo 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:
«Art. 53-quinquies.
Sospensione della licenza di navigazione
e ritiro della dichiarazione di potenza
1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:
a) per le violazioni di cui all', comma 1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni di cui all', comma 3;
f) nei casi in cui le violazioni di cui all', comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-41