Art. 43
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 13 feb 2018
1. L' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
«.
Esercizio abusivo delle attività commerciali
con unità da diporto
1. Chiunque esercita le attività di cui all', comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.
2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all', comma 4.
3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-43