Art. 45
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 13 feb 2018
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-45